la seguente legge: Art. 1. G e n e r a l i t a' 1. La Regione concede contributi a favore di persone ed enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere culturale, spettacolare o sportivo suscettibili di favorire la promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta.