la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        G e n e r a l i t a'
 
   1. La Regione concede contributi  a  favore  di  persone  ed  enti
pubblici   e  privati  allo  scopo  di  sostenere  e  incentivare  la
realizzazione di iniziative di carattere  culturale,  spettacolare  o
sportivo   suscettibili   di  favorire  la  promozione  dell'immagine
turistica della Valle d'Aosta.